- PATTO ETICO E PRIORITA’ PROGRAMMATICHE-
A – TRASPARENZA E LEGALITA’ NELLE ISTITUZIONI :
1. Va istituita l’Anagrafe patrimoniale dei Pubblici dipendenti e degli
Amministratori pubblici, la cui gestione deve essere affidata ad un’apposita
Agenzia indipendente, al fine di poter monitorare nel corso di tutta la loro
carriera l’evoluzione patrimoniale diretta ed indiretta di coloro che operano
per conto della Pubblica Amministrazione ed intervenire – anche con la
risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro o d’impiego - nei casi in cui
l’interessato non sappia o non voglia dare spiegazioni in ordine ai suoi
guadagni ovvero nei casi in cui si riscontrino falsità nelle predette
dichiarazioni.
2. Coloro che sono stati condannati alla reclusione per reati dolosi con sentenza
penale passata in giudicato non devono essere candidati alle assemblee
elettive Parlamento compreso).
3. Coloro che sono stati condannati per reati dolosi con sentenza penale passata
in giudicato non devono poter assumere incarichi di governo locale o centrale
fino ad eventuale sentenza di riabilitazione.
4. Coloro che sono stati condannati al a reclusione con sentenza penale passata
in giudicato per reati dolosi non devono poter assumere incarichi dirigenziali
né di legale rappresentanza o di controllo né rapporti di consulenza negli enti
pubblici e nelle società di gestione a prevalente partecipazione pubblica.
5. Coloro che sono stati rinviati a giudizio per reati dolosi gravi non possono
assumere incarichi di governo locale o centrale fino alla definizione dei
processi in corso.
6. I dipendenti della Pubblica Amministrazione locale e centrale, di qualsiasi
grado, che sono stati definitivamente condannati alla reclusone per reati
dolosi devono decadere dal rapporto di lavoro o di impiego e da qualsiasi
altro rapporto comunque remunerato. La stessa sanzione accessoria deve
essere applicata ai dipendenti di enti pubblici ovvero di società a prevalente
partecipazione pubblica.
7. Le cause di legittimità relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei
parlamentari e dei consiglieri regionali devono essere decise dalla Corte di
Cassazione, al posto della Giunta per le elezioni (per evitare, come è
avvenuto per le liste civetta e non solo che detto Organo parlamentare abusi
delle sue funzioni in palese conflitto di interessi).
8. Le autorizzazioni a procedere (per l’arresto, le intercettazioni telefoniche e le
perquisizioni) a carico dei parlamentari devono essere decise dalla Corte
Costituzionale, al posto della Giunta per le autorizzazioni a procedere (per
avere decisioni di stretta legalità invece di soluzioni dettate da ragioni
politiche, come spesso è avvenuto finora);
9. Nelle decisioni a prevalente interesse pubblico i provvedimenti degli
amministratori degli enti locali devono essere adottate di concerto con gli
organi elettivi al fine di dare maggiore democraticità e collegialità alle
decisioni (per evitare personalismi e favoritismi da parte di sindaci e
Presidenti di Provincia e Regioni);
10. Le funzioni dei segretari comunali devono essere riqualificate ridando ad essi
il ruolo di “garanti della legalità” e per tale ragione essi devono essere
nominati dal Prefetto a seguito di pubblico concorso e di graduatorie
oggettive e non più scelti dai sindaci (che spesso ricorrono alle prestazioni di
coloro che sono più disponibili ad assecondarli anche quando prendono
decisioni contra legem).
11. Il controllo degli atti e delle delibere degli enti locali deve essere ripristinato.
Una volta c’erano i Co.Re.Co., oggi potrebbero essere delle apposite Autority
regionali, (per prevedere un filtro di legittimità contro abusi e sperperi
incontrollati da parte delle Amministrazioni locali).
12. La gestione operativa della Sanità va affidata a manager indipendenti e
professionalmente preparati che non siano scelti dalla politica (come ora
avviene con sfacciata lottizzazione e favoritismi). In particolare i Direttori
generali delle ASL e degli ospedali vanno indicati dall’Ordine dei medici o
da specifica Autorità in base alle specifiche competenze professionali.
B – LEGALITA’ NEI RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE PUBLICA
13. Coloro che sono stati condannati alla reclusione per reati dolosi con sentenza
penale passata in giudicato non possono stipulare contratti né partecipare a
gare della Pubblica Amministrazione né di Enti pubblici di gestione o società
di capitali a prevalente partecipazione pubblica.
14. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere limitati a chi è
stato deputato a trattare o intervenire per la società (per evitare, come spesso
accade, l’intervento figura di faccendieri, millantatori e intermediari vari che
si inseriscono nei rapporti per fini di indebito lucro).
15. Le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione devono vietare
qualsiasi comportamento, da chiunque a suo nome e per suo conto posto in
essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente
denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio.
Alle società coinvolte deve essere impedita la possibilità di partecipare a
gare, stipulare contratti o continuare a fare affari con la Pubblica
Amministrazione
16. Le imprese e i legali rappresentanti delle società sono solidalmente e
oggettivamente responsabili dei comportamenti dei propri dipendenti o
collaboratori volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della
Comunità Europea o di altro Ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo,
finanziamento, mutuo agevolato o altro provento dello stesso tipo, per mezzo
di dichiarazioni e/o documenti allo scopo falsificati o seguito di artifici o
raggiri volti ad indurre in errore l’ente erogatore.
F - RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA:
17. I finanziamenti pubblici ai partiti devono essere se non abrogati, almeno
ridotti del 50% (giacchè i contributi che attualmente i partiti ricevono
direttamente o indirettamente sono davvero troppo elevati, specie con gli
ultimi discutibili interventi legislativi effettuati).
18. L’accesso al finanziamento pubblico da parte dei partiti deve essere limitato
solo alle formazioni politiche che superano lo sbarramento previsto dalla
legge per la ripartizione della quota proporzionale e non come adesso che è
previsto per tutti i partiti che raggiungono l’1% (onde ridurre il numero
complessivo dei partiti e limitare la proliferazioni di pseudopartiti aventi solo
lo scopo di lucrare tali finanziamenti).
19. Le indennità di carica ed i gettoni di presenza nelle Amministrazioni statali,
regionali e territoriali, negli enti pubblici e nelle società a prevalente capitale
pubblico devono essere ridotte di almeno il 50%;
20. Il numero dei parlamentari deve essere ridotto (per esempio di almeno il
30%, giacchè attualmente l’Italia pur essendo molto più piccola degli Stati
Uniti ha quasi il doppio di parlamentari).
21. Il numero dei consiglieri regionali deve essere anch’esso complessivamente
ridotto e deve essere quantificato in modo oggettivo con legge nazionale,
proporzionalmente agli abitanti per ciascuna regione.
22. Il numero dei sottosegretari non deve poter superare il doppio di quello dei
ministri.
23. Deve essere vietato alla Pubblica Amministrazione locale e centrale nonchè
agli Enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico di far ricorso
a consulenze o incarichi esterni per l’espletamento delle attività di istituto,
con conseguente obbligo di utilizzare le professionalità presenti fra i pubblici
impiegati (onde evitare le tante consulenze di favore, con costi spropositati
che si stanno facendo in questi periodo).
24. Tutti i benefit e gli extra non aventi diretta e comprovata attinenza con il
ruolo e l’incarico svolto dai politici, amministratori e funzionari pubblici
sono revocati (tessere autostradali, ingrasso stadi e cinema, biglietti aerei e
ferroviari, tessere telefoniche, indennità e gratifiche di varia natura, etc.).
25. Le leggi elettorali per le elezioni regionali devono essere emanate con legge
dello Stato e non da ogni singola regione (per evitare, come è accaduto
finora, che i singoli Consiglieri Regionali adottino scelte più per favorire se
stessi che per fare l’interesse pubblico).
26. I candidati nei collegi maggioritari devono poter essere individuati a seguito
di “primarie di collegio” (per evitare la spartizione lottizzatoria dei seggi fra
le segreterie dei partiti, come avviene finora).
27. Parimenti (e per le stessa ragioni) i candidati sindaci ed i candidati Presidenti
(del Consiglio, della Regione e delle Province) devono poter essere scelti
attraverso le Primarie.
28. Le nomine nei Consigli di Amministrazione degli Enti pubblici e delle
società a prevalente partecipazione pubblica devono avvenire non più per
spartizione politica (come avviene finora) ma su base professionale valutata
previamente da apposite Autority indipendenti.
29. I “servizi di scorta” devono essere complessivamente rivisti ed assegnati solo
per motivi di sicurezza e non di accompagnamento in relazione alla carica o
al ruolo istituzionale ricoperto (come troppo spesso avviene ancora, con
grave dispendio di denaro ed energie umane).
G - TUTELA DEI CONSUMATORI E DEI PICCOLI RISPARMIATORI:
30. Va istituito un’Autority nazionale per la tutela dei diritti del consumatore, del
piccolo risparmiatore e del contribuente, con contemporanea previsione
dell’istituto della “class action” per tutelare i loro diritti davanti ad ogni
autorità, giudiziaria compresa (al fine di permettere la tutela dei diritti delle
categorie più a rischio contro soprusi, truffe e ingiustizie).
31. Ai rappresentanti di piccoli azionisti e dei risparmiatori deve essere riservato
il diritto ad essere inseriti – quanto meno come osservatori - nei consigli di
amministrazione e negli organi di controllo delle società quotate in borsa.
32. L’emissione di bond deve essere riservato solo a società quotate in Borsa (per
evitare di affidare i soldi dei piccoli risparmiatori ad affaristi senza scrupoli
che poi non li possono restituire).
33. Nel prospetto informativo relativo alla singola emissione di bond deve essere
indicato dettagliatamente e chiaramente la destinazione dei capitali raccolti
con la conseguenza, in caso di violazione, dell’obbligo dell’immediato
rimborso al risparmiatore (per impedire che imprese chiedano soldi per
investire in una specifica operazione e poi li destinino in scopi del tutto
estranei o addirittura se ne approprino per fini personali, come pure è
accaduto e accade).
34. Deve essere vietato alla società che ha emesso i bond di riacquistarli
direttamente sul mercato (si eviterebbe così la possibilità per l’emittente di
danneggiare i piccoli risparmiatori, speculando sui propri titoli obbligazionari
magari divulgano o facendo divulgare informazioni sensibili in grado di
influenzare il mercato).
35. Deve essere vietato alle banche di promuovere l’emissione dei bond ma solo
di collocarli. Deve altresì essere vietato alle banche di collocare i bond e
contemporaneamente svolgere attività di Advisor sulle operazioni e sul
capitale delle società emittenti ( per evitare collusioni di interessi tra banche e
imprese e soprattutto per evitare che il denaro raccolto dai bond serva solo
alle banche per rientrare dei loro crediti in violazione della par condicio
creditorum).
36. Deve essere vietato la collocazione di bond da parte di banche che hanno
quote sociali e partecipazioni in imprese che fanno ricorso al prestito
obbligazionario attraverso i bond (sempre per evitare possibili ed evidenti
conflitti di interessi).
37. Va migliorata la lotta al carovita, con la revisione dei panieri Istat e la loro
differenziazione per fasce di reddito da determinare con sindacati e
associazioni di consumatori (con uno specifico per gli ultra 65enni).
38. Va rivista la tassa di successione che deve essere esenti solo per i piccoli e
medi patrimoni e non per i grandi patrimoni (in applicazione piu’ rigorosa del
principio della progressività del sistema fiscale).
E - CONFLITTI DI INTERESSE:
39. Chi esercita attività esecutive (es. Governo) o di controllo (es. Autority,
magistrati di ogni giurisdizione) non può essere titolare di attività finanziarie
o d’impresa, né esercitare direttamente o indirettamente atti di gestione delle
stesse, pena la non eleggibilità o la decadenza dall’incarico (per evitare ogni
conflitto di interesse).
40. Chi esercita attività elettive (parlamentari, consiglieri, regionali, provinciali o
comunali) non può esercitare attività economiche o svolgere affari con gli
enti presso cui esercita il proprio mandato, nè direttamente nè indirettamente,
pena la decadenza dall’incarico;
41. I parlamentari non possono partecipare alle sedute nè esercitare il diritto di
voto con riferimento a richieste di autorizzazione a procedere o altri
provvedimenti che interessano se stessi (per evidente conflitto di interesse).
42. Gli eletti e gli amministratori pubblici devono astenersi dalle loro funzioni in
ogni caso in cui sono o possono risultare in conflitto di interessi con il
provvedimento da adottare, pena la decadenza dall’incarico.
F – PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE:
43. Nel settore dell’informazione privata (specie quella a rilevanza e tiratura
nazionale), bisogna contrastare il dominio oligopolistico di imprenditori che
esplicano attività diverse da quelle proprie dell’editoria, quantomeno
stabilendo il divieto in capo agli stessi di quote sociali maggioritarie o di
controllo delle aziende editoriali (al fine di evitare i palesi conflitti di
interessi che si verificano ora a causa di proprietari che svolgono anche altre
attività interessate ad un certo tipo di informazione , anche quanto contrario
alla verità).
44. Con riferimento all’informazione pubblica, la nomina degli amministratori e
dei dirigenti della RAI deve avvenire da parte dell’Autority per
l’Informazione di concerto con i Comitati di redazione dei giornalisti (per
eliminare o quanto meno ridurre il controllo e l’influenza della politica
nell’informazione).
45. I giornalisti del servizio pubblico devono essere individuati per pubblico
concorso e non per chiamata diretta (come avviene ora, spesso su indicazione
lottizzatoria dei partiti).
46. L’accesso all’informazione deve essere garantito a tutti in regime di reale e
leale “par condicio”, sia nelle reti pubbliche che in quelle private a tiratura
nazionale (come ha anche raccomandato – finora inutilmente - il Capo dello
Stato nel suo messaggio alle Camere). La legge Gasparri va pertanto
completamente modificata perchè essa si limita solo a legalizzare ciò che
prima era illegale, e cioè il conflitto di interessi di taluni)
G – LEGALITA’ NELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E D’IMPRESA:
47. Occorre rifinanziare il Fondo antiraket ed antiusura per liberare le piccole e
medie imprese specie del Meridione d’Italia, dallo strangolamento degli
usurai e dal ricatto della criminalità organizzata.
48. Le imprese quotate in borsa non possono avere partecipazioni nè svolgere
attività di gestione e controllo di società aventi sede sociale nei c.d. paradisi
fiscali. Parimenti società off-shore non possono acquistare quote nè assumere
la gestione o il controllo di società quotate in borsa (per evitare il noto ricorso
a questi sistemi per operazioni finanziarie occulte e comunque poco
trasparenti).
49. Deve essere vietato alle società di revisione di svolgere servizi di consulenza
alle società sottoposte al loro controllo nè direttamente nè attraverso società
controllate o collegate o comunque ad esse riferibili (per evitare commistioni
fra controllati e controllori).
50. Il mandato delle società di revisione deve essere a termine ed al massimo
rinnovabile per una sola volta (per rompere l’attuale oligopolio detenuto da
quattro-cinque società di revisione che impediscono l’allargamento di
soggetti controllori).
51. Le società di revisione devono essere pagate direttamente dalla Borsa Valori
tramite un fondo creato ad hoc al quale concorrono le società quotate
proporzionalmente al loro fatturato (per evitare che il controllore sia pagato
dal controllato così finendo spesso a “libro paga”).
52. L’individuazione della società di revisione per ciascuna società quotata in
Borsa deve essere riservata alla Consob (per evitare che il controllato scelga
il proprio controllore).
53. Alla Consob deve essere riservato anche la nomina di un componente del
collegio sindacale (per monitorare e riferire in tempo reale all’Autorità di
controllo eventuali anomalie).
54. Gli incarichi di professionisti e manager delle società quotate in borsa devono
essere limitati di norma a non più di 3 (legale rappresentante, consigliere di
amministrazione o sindaco di società non appartenenti allo stesso gruppo)
per evitare proliferazione di incarichi in capo alla stessa persona con possibili
conflitti di interessi e scarsità di rendimento.
55. Devono essere ridimensionate le stock option e premi in azione agli
amministratori ed ai dirigenti di società quotate e soprattutto devono essere
vietato provvedere ai relativi versamenti estero su estero (come ora spesso
avviene per sfuggire al fisco ed ai controlli).
56. I sindaci delle società di capitale devono essere nominati da una Autorità
esterna (es. la CCIA) (per impedire che gli amministratori si scelgano i loro
controllori fra i propri amici o conniventi, cosa che oggi avviene quasi
sempre).
57. Coloro che sono stati condannati alla reclusione per reati dolosi con sentenza
penale passata in giudicato vanno interdetti dall’esercizio di attività
professionali per cui è richiesta la licenza o l’abilitazione, salvo i casi di
intervenuta riabilitazione;
58. Per tutto il periodo di esecuzione della pena, il condannato non deve poter
esercitare l’attività di amministratore nè qualsiasi altra attività di gestione,
rappresentanza e controllo della persona giuridica (associazioni no-profit
comprese);
59. L’amministratore, il dipendente o il collaboratore esterno che,
nell’espletamento od a causa della propria attività, riceva omaggi o altra
forma di benefici non consentiti, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al
fine di rifiutare detti omaggi o benefici ed informarne immediatamente le
autorità competenti (Organismo di controllo di cui al D. Lgs. 231/0, se
esistente ovvero l’autorità giudiziaria).
60. L’amministratore, il dipendente od il collaboratore esterno che venga a
trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano essere rilevanti sul
piano della violazione di regole penalmente o civilmente rilevanti (secondo i
principi espressi dal decreto legislativo 231/01) deve informare
immediatamente le competenti autorità, ivi compresa quella giudiziaria.
61. Deve essere vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati
concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da
altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche se di modico importo e/o
valore.
62. Le imprese non possono farsi rappresentare nei rapporti e nella conduzione di
qualsiasi attività o rapporto con la Pubblica Amministrazione da soggetti
terzi o dipendenti quando, in base alle informazioni disponibili, si possa
configurare un conflitto d’interessi.
63. Deve essere vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a
influenzare la volontà dei componenti l’Assemblea dei soci per ottenere la
irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da
quella che si sarebbe prodotta.
64. Va punita – anche con il licenziamento nei casi gravi - la diffusione
intenzionale di notizie false sia all’interno che all’esterno delle società,
concernenti le società stesse, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che
per esso operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.
65. Gli organi della società, i loro membri ed i dipendenti, in occasione di
verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono
mantenere un atteggi amento di massima disponibilità e di collaborazione
senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di
controllo. In caso di affermazioni false o di ingiustificate reticenze, essi
devono poter essere chiamati a rispondere davanti all’Autorità giudiziaria.
66. Chiunque investe in scalate e acquisti di azioni e titoli ha l’obbligo, se
richiesto dalle Autorità di controllo, di dimostrare la provenienza lecita dei
relativi fondi. In caso di inosservanza, i titoli possono essere sequestrati.
67. I produttori, italiani ed esteri, e gli importatori devono indicare, oltre
all’attuale etichettatura, l’origine dei principali materiali utilizzati e l’origine
delle principali lavorazioni nonché la denominazione del produttore,
distributore o importatore con relativa iscrizione alla Camera di Commercio
anche attraverso codice a barre.
68. I produttori extra Comunità europea devono certificare, se vogliono
importare i loro prodotti in Italia, il rispetto delle norme UE in materia
ambientale, di tutela della salute, di sicurezza dei lavoratori con conseguenti
sanzioni per gli inadempienti (divieto di commercio, sequestro dei beni, ritiro
della licenza di importatore o distributore, multa alla società solidalmente con
gli amministratori pari al valore delle merci importate).
69. Deve essere istituito un Albo delle ditte che localizzano all’estero (con
l’istituzione di un’Autority di controllo) per sanzionare – con multe e/o
divieto di commercializzare i propri prodotti in Italia – coloro che sfruttano il
personale nelle nazioni povere ovvero commettono altri abusi (quali la
contraffazione, la concorrenza sleale o l’inquinamento ambientale).
70. La tassazione delle grandi rendite finanziarie deve essere perequata a quella
sul lavoro (per evitare sperequazioni sul piano dell’equità e per rilanciare
l’occupazione e le attività industriale).
71. Il fenomeno del terrorismo e della criminalità organizzata e mafiosa va
combattuto soprattutto sul terreno finanziario prosciugandone le fonti illecito
di denaro. In particolare i trasferimenti di denaro attraverso canali non
bancari vanno regolamentati, le norme antiriciclaggio della UE vanno
ampliate per intero, i beni immobiliari ed i capitali sospetti devono essere
congelati, va introdotto un codice di condotta per sorvegliare le transazioni
finanziarie dirette ad enti di beneficenza, va ampliata ed armonizzata meglio
la capacità investigativa europea nel settore finanziario.
72. Nei settori di primaria importanza per l’economia del paese (es. Trasporti,
Energia, Telecomunicazioni) bisogna indire gare periodiche e più aperte alla
concorrenza per l’affidamento dei relativi servizi (per evitare il ritorno di
fatto ai Monopoli ed agli oligopoli che strozzano il libero e trasparente
mercato).
73. E’ necessario aprire le banche al capitale straniero, concedendo
l’autorizzazione alla fusione soltanto sulla base dell’impatto competitivo e
dando a esclusiva competenza all’Antitrust per le relative valutazioni,
verifiche e controlli (per poter meglio competere sul mercato globale e per
operare con maggiore trasparenza e rispetto delle regole di mercato).
74. Bisogna limitare la concentrazione delle partecipazioni industriali nelle
banche, imponendo altresì agli imprenditori con partecipazioni in istituti di
credito di rivelare i prestiti ottenuti da questi;
75. E’ necessario proibire alle banche di controllare fondi di investimento;
76. Bisogna sottomettere le obbligazioni bancarie alle stesse regole di
trasparenza in vigore per il resto del mercato.
77. Va abolito il segreto bancario su tutte le transazioni.
H – TRASPARENZA ORGANI GIUDIZIARI E DI CONTROLLO:
78. L’individuazione e la nomina dei magistrati negli incarichi direttivi deve
essere rimessa totalmente nelle mani dell’Organo di autogoverno della
magistratura (C.S.M.), senza alcuna interferenza del Ministro della Giustizia
(per evitare pressioni o dipendenze gerarchiche che minano l’indipendenza
della magistratura)
79. Deve essere completato il divieto totale - per tutti i magistrati in sevizio di
qualsiasi grado e giurisdizione - di assumere incarichi fuori ruolo o di
consulenza né arbitrati extragiudiziari di qualsiasi tipo.
80. I magistrati in servizio non devono più poter essere candidati a cariche
elettive nei luoghi dove esercitano la loro giurisdizione ed alla fine del loro
mandato non devono poter tornare ad esercitare la giurisdizione negli stessi
luoghi per un periodo di almeno 5 anni.
81. I magistrati, se eletti al Parlamento o se assumono incarichi governativi,
devono dimettersi dalla magistratura,
82. La proprietà della Banca d’Italia è riservata allo Stato (per evitare che il
controllore sia di proprietà dei controllati, come avviene finora).
83. La nomina del Governatore della Banca d’Italia deve essere effettuata dal
Parlamento e l’incarico deve essere limitato ad un tempo massimo di 7 anni e
deve poter essere revocato con la stessa maggioranza parlamentare con cui è
stato nominato;
84. Le decisioni degli Organi di controllo (Banca d’Italia, Consob etc) devono
essere collegiali ad opera di un Consiglio direttivo ove tutti i consiglieri sono
responsabili delle loro decisioni (per evitare poteri eccessivi in capo ad un
solo soggetto, con il rischio di decisioni inopportune o pilotate);
85. La tutela della concorrenza deve essere trasferita dalla Banca d’Italia
all’Antitrust;
86. Deve essere fatto divieto a tutti coloro che fanno parte di incarichi direttivi in
enti di controllo (Consob, Banca d’Italia; Autorità di qualsiasi natura) di
assumere direttamente o indirettamente per almeno 5 anni impieghi retribuiti
dalle aziende già sottoposte al loro controllo.
F – PER RIDARE COMPETITIVITA’ AL SISTEMA PAESE:
87. Occorre innanzitutto la “certezza del diritto e delle pene”: quindi divieto
assoluto di procedere a nuovi indulti, amnistie, prescrizioni condoni di varia
natura, in modo che ognuno sappia che – se viola la legge – non può poi
sperare di farla franca.
88. Sul piano operativo, bisogna operare un forte impegno per risanare i conti
pubblici (attraverso la riduzione degli sprechi, l’eliminazione di elargizioni di
contributi clientelari sotto qualsiasi forma, la lotta all’evasione fiscale, la
sburocratizzazione delle procedure).
89. Sul piano legislativo, si deve provvedere ad un folto disboschimento della
legislazione attuale attraverso l’adozione di “Codici di settore” e la drastica
riduzione delle oltre 150 mila leggi attualmente esistenti;
90. Occorre rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno prevedendo, fra le altre
cose: la lotta alla criminalità organizzata, la riduzione dei differenziali di
costo per le imprese (tassi passivi bancari, energia, trasporti e logistica), il
rinvio del progetto del Ponte di Messina a favore di opere infrastrutturali più
urgenti (come lo sviluppo dei collegamenti con l’area mediterranea, balcanica
e dell’Est europeo), lo sviluppo della filiera agroalimentare e dell’industria
del turismo (con incentivi pubblici specifici per potenziare e migliorare i
servizi, valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, estendere la stagione
di afflusso turistico, aumentare l’indotto dei servizi).
91. E’ necessario introdurre un nuovo credito di imposta a carattere permanente
destinato alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, prevedendo altresì
un trattamento di imposta privilegiato per start up e alta tecnologia.
92. Sarebbe opportuno promuovere il lancio di un piano europeo per lo Sviluppo
attraverso l’emissione di bond europei (Euobond), sicuramente appetibili agli
investitori internazionali anche grazie alla forza dell’euro sul dollaro, al fine
di finanziare un preciso programma di investimenti europeo volto alla
innovazione, alla ricerca, alla formazione permanente, alle grandi reti
europee di comunicazione e alle infrastrutture per l’ambiente (Global
coordinator del Piano dovrebbe essere la Banca Europea degli Investimenti).
93. Occorre ridurre la dipendenza dai combustibili solidi per
l’approvvigionamento dell’energia attraverso il ricorso a fonti alternative
(solare, eolica, biomassa), i veicoli alternativi (biocombustibile, idrogeno,
elettrici) e lo sfruttamento energetico dei rifiuti non riciclabili.
94. Occorre un forte impegno politico di concerto con le associazioni di
categoria per promuovere i prodotti tipici del Made in Italy (agroalimentre,
impiantistica e meccanica strumentale)
95. Al fine di sostenere le imprese, occorre detassare gli utili reinvestiti in
attività che producono nuovi posti di lavoro, ed inoltre si deve maggiormente
supportare le imprese che esportano nei mercati emergenti, agevolare
fiscalmente chi investe in innovazione tecnologica.
96. L’azione di politica fiscale dovrà comprendere il sostegno alle fasce più
deboli, la riduzione del cuneo fiscale, il riequilibrio tra tassazione dei redditi
da lavoro e investimenti finanziari, la lotta all’evasione fiscale, la
ridefinizione del sistema degli incentivi alle imprese a favore di meccanismi
più qualitativamente selettivi.
D – TUTELA DEL LAVORO E IMMIGRAZIONE:
97. L’istituto dell’apprendistato va modificato con la previsione, per le aziende
(specie se artigiane) del pagamento da parte dello Stato dello stipendio
dell’apprendista per i primi 12 mesi (anche sotto forma di sconto fiscale) a
condizione che, alla fine dell’apprendistato, il lavoratore venga assunto
regolarmente.
98. Bisogna favorire la mobilità dei lavoratori dai settori in crisi a quelli in
espansione, con una riforma dei sussidi di disoccupazione e dei regimi di
protezione dell’impiego.
99. E’ opportuno riconoscere agli stranieri extracomunitari residenti stabilmente
sul territorio ed in regola con il permesso di soggiorno il diritto di voto attivo
e passivo alle elezioni amministrative.
100. Gli attuali Centri di permanenza temporanei (CPT) riservati agli stranieri non
in regola con il permesso di soggiorno vanno sostituiti con strutture di
accoglienza non carcerarie e attuando una riduzione drastica dei tempi di
permanenza (che sono purtroppo necessari per identificare chi entra
illegalmente) provvedendo alla loro espulsione in caso di impossibilità ai
addivenire alla loro regolarizzazione
101. Deve essere prevista l’erogazione di nuovi servizi alle fasce sociali più
deboli, un nuovo sistema di ammortizzatori sociali ed una differenziazione
delle tariffe in base al reddito.
102. La precarietà va affrontata con un aumento delle indennità di disoccupazione,
la trasformazione dei contratti di formazione lavoro in contratti a tempo
indeterminato, l’incremento delle detrazioni per i figli a carico